Sez. 3, Sentenza n. 2985 del 27/09/1968 (Rv. 335810 - 01)
CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - ESCLUSIONE - AFFITTO - AFFITTUARIO IMPIEGANTE MANO D'OPERA SALARIATA IN MISURA ECCEDENTE I DUE TERZI DEL FABBISOGNO DEL FONDO - SOGGEZIONE DEL RAPPORTO ALLA PROROGA LEGALE - INSUSSISTENZA.*
CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - ESCLUSIONE - AFFITTO - AFFITTUARIO IMPIEGANTE MANO D'OPERA SALARIATA IN MISURA ECCEDENTE I DUE TERZI DEL FABBISOGNO DEL FONDO - SOGGEZIONE DEL RAPPORTO ALLA PROROGA LEGALE - INSUSSISTENZA.*
A norma dell'art.1, ult. Comma della legge 25 giugno 1949, n.353, deve considerarsi coltivatore diretto l'affittuario che coltivi un determinato podere con il lavoro proprio e della famiglia, applicandovi almeno un terzo della forza lavorativa occorrente per le normali necessita di collaborazione. La proroga, pertanto, non compete all'affittuario il quale, pur disponendo nel proprio complesso familiare di una forza lavorativa anche esuberante per la necessita della coltivazione del fondo, applichi la medesima allo svolgimento di altra attivita ed impieghi nella coltivazione del fondo affittato mano d'opera salariata in misura superiore ai due terzi del fabbisogno del fondo stesso.*
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1949 num. 353 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)