Sez. U, Sentenza n. 8692 del 27/04/2005 (Rv. 580311 - 01)
COSA GIUDICATA CIVILE - SENTENZE - MOTIVAZIONE DELLE | Funzione integrativa del dispositivo - Condizioni e limiti - Eccezione di difetto di giurisdizione disattesa in motivazione - Dispositivo recante una statuizione solo sul merito della domanda - Esplicita pronuncia affermativa della giurisdizione - Sussistenza - Mancata riproposizione della questione di giurisdizione con l'appello - Conseguenze - Formazione del giudicato e inammissibilità del motivo del ricorso per cassazione diretto a sollevare la questione di giurisdizione.
COSA GIUDICATA CIVILE - SENTENZE - MOTIVAZIONE DELLE
Il giudicato si forma non soltanto sulle questioni oggetto di puntuale pronuncia nel dispositivo ma anche su quelle espressamente trattate e decise nella motivazione che rispetto alle prime presentino carattere autonomo nonché su quelle, pur non espressamente trattate e decise, che delle stesse rappresentino, nondimeno, presupposti logici e necessari e s'intendano, pertanto, implicitamente decise. Pertanto, nella sentenza di primo grado con la quale il giudice ordinario, dopo aver disatteso l'eccezione di difetto di giurisdizione, statuisca sul fondamento della domanda, va ravvisata un'esplicita pronuncia affermativa della giurisdizione indipendentemente dalla sua mancata formulazione nel dispositivo, di tal che, qualora l'appello avverso detta sentenza sia rivolto a conseguire soltanto un riesame nel merito, sia pure con ampia richiesta di "riforma in ogni sua parte" della sentenza stessa, senza una specifica riproposizione della questione di giurisdizione, su tale questione si forma il giudicato, con conseguente inammissibilità del motivo del ricorso per cassazione che sia diretto a sollevarla. (Principio espresso in controversia relativa alla risoluzione di un contratto di compravendita, nella quale il giudice di primo grado, pur rigettando in motivazione l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano, nel dispositivo si era limitato ad accogliere la domanda nel merito).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)