Sez. 2, Sentenza n. 663 del 09/03/1973 (Rv. 362779 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE - RINUNCIA - MOMENTO PRECLUSIVO.*
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE - RINUNCIA - MOMENTO PRECLUSIVO.*
A differenza della rinuncia all'ordinario ricorso per Cassazione, che e consentita fino a che non sia cominciata la relazione all'udienza, la rinuncia alla istanza di regolamento di Competenza, sulla quale si decide con provvedimento in camera di consiglio, e ammessa fino a che non siano notificate ai difensori delle parti le conclusioni del pubblico ministero. (Conf 246/1972, mass n 356056).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 375, Cod. Proc. Civ. art. 390
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)