Sez. L, Sentenza n. 155 del 12/01/1982 (Rv. 417839 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - INGIUNZIONE - PER IL PAGAMENTO DI CONTRIBUTI ASSICURATIVI - OPPOSIZIONE - DECLARATORIA DI INEFFICACIA O IMPROCEDIBILITÀ DEL RICORSO E ORDINE DI CANCELLAZIONE DELLA CAUSA DAL RUOLO - RICORSO PER CASSAZIONE EX ART. 111 COST. - INAMMISSIBILITÀ.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - INGIUNZIONE - PER IL PAGAMENTO DI CONTRIBUTI ASSICURATIVI - OPPOSIZIONE - DECLARATORIA DI INEFFICACIA O IMPROCEDIBILITÀ DEL RICORSO E ORDINE DI CANCELLAZIONE DELLA CAUSA DAL RUOLO - RICORSO PER CASSAZIONE EX ART. 111 COST. - INAMMISSIBILITÀ.*
È inammissibile il ricorso per Cassazione proposto ex art. 111 della Costituzione avverso il provvedimento pretorile, adottato nella Forma dell'ordinanza, contenente la dichiarazione d'inefficacia (alias improcedibilità) del ricorso con cui è stata proposta opposizione al decreto ingiuntivo per il pagamento di contributi assicurativi e l'ordine di cancellazione della causa dal ruolo. Infatti, mentre il carattere ordinatorio della seconda pronuncia ne esclude la impugnabilità ai sensi della norma citata, il carattere decisorio della declaratoria d'inefficacia (o improcedibilità) del ricorso, in quanto definitiva del giudizio e idonea ad acquistare autorità del giudicato, rende tale statuizione impugnabile con l'appello e non con il ricorso ai sensi della norma costituzionale citata, il quale non è dato per le sentenze, e per le decisioni a queste assimilabili, contro cui sono ammessi altri mezzi d'impugnazione. (V 2857/80, mass n 406606; (V 93/79, mass n 396150; (V 3184/75, mass n 377293).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)