Sez. 5, Sentenza n. 4960 del 01/04/2003 (Rv. 561674 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - CUMULO OGGETTIVO - IN GENERE | Domande proposte in giudizi separati successivamente riuniti - Applicabilità - Esclusione - Fattispecie in tema di autodifesa davanti alle Commissioni tributarie.
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - CUMULO OGGETTIVO - IN GENERE
Il principio del cumulo delle domande stabilito dall'art. 10 cod. proc. civ., secondo il quale il valore della causa ai fini dell'individuazione del giudice competente, si determina sommando le domande proposte nel medesimo processo contro la medesima persona, è applicabile soltanto quando le diverse domande sono formulate con lo stesso atto introduttivo del processo, non anche quando le domande sono proposte con giudizi diversi, successivamente riuniti, perché in questo secondo caso ciascuno dei singoli procedimenti mantiene la propria individualità nonostante l'intervenuta riunione e la competenza per valore deve essere stabilita verificando il valore di ciascuna domanda. (In applicazione di questo principio, la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza della Commissione tributaria regionale che, ai fini della determinazione del valore della controversia, e dell'esclusione dell'applicabilità dell'art. 12 D.Lgs. n. 546 del 1992, il quale - nel testo applicabile "ratione temporis" - prevede che nelle controversie di valore inferiore a lire cinque milioni il contribuente può stare in giudizio anche senza assistenza tecnica di un difensore, aveva - a tal fine - sommato l'importo dei tributi corrispondenti ai due atti impugnati, ciascuno inferiore alla somma di lire cinque milioni, ma complessivamente superiore a quell'ammontare, con distinti ricorsi, poi riuniti).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 12 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)