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Sez. 3, Sentenza n. 26089 del 30/11/2005 (Rv. 585847 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - VALORE DELLA CAUSA | Liquidazione dei diritti ed onorari di difesa - Valore della causa - Determinazione - Criterio del cumulo oggettivo - Domande proposte in giudizi separati successivamente riuniti - Applicabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2005-11-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/585847-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - VALORE DELLA CAUSA

Ai fini della determinazione del valore della causa per la liquidazione dei diritti di procuratore e degli onorari spettanti al difensore per la rappresentanza e la difesa della parte nel giudizio, il criterio del cumulo delle domande stabilito dall'art. 10 cod. proc. civ. opera nell'ipotesi di domande formulate con lo stesso atto introduttivo del processo contro la medesima persona, ma non nell'ipotesi in cui le domande (nella specie opposizioni a precetto innanzi al giudice di pace), siano proposte separatamente e riunite successivamente per connessione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST., Decr. Minist. Grazia e Giustizia 05/10/1994 num. 585 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)