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Sez. 5, Sentenza n. 24239 del 30/12/2004 (Rv. 580651 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA | Perfezionamento - Consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario - Data - Prova - Onere del notificante - Portata.
Stato
decisa il 2004-12-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/580651-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA

Nella notificazione a mezzo del servizio postale, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 477 del 2002 il perfezionamento deve considerarsi verificato, per il notificante, al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario. Ne consegue, in tema di verifica della tempestività dell'impugnazione, materia rimessa al controllo d'ufficio del giudice - rispetto al quale la contestazione del destinatario vale solo come sollecitazione - , che, qualora dall'atto risulti solo il momento della spedizione, incombe sul notificante l'onere di provare, in maniera processualmente idonea, l'intervenuto rispetto del termine, con riguardo al momento, anteriore, di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)