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Sez. 3, Sentenza n. 23089 del 16/11/2005 (Rv. 585288 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE | Sentenze della Corte Cost. n. 477 del 2002 e n. 28 del 2004 - Perfezionamento per il notificante - Consegna del plico all'ufficiale giudiziario - Prova certa - Rilevanza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-11-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/585288-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE

A seguito delle sentenze della Corte costituzionale n. 477 del 2002 e n. 28 del 2004, la notificazione di un atto del processo civile si perfeziona, nei confronti del notificante, al momento del compimento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario. Per fornire la prova certa della relativa data, prova che deve essere rigorosa in considerazione della delicatezza della materia, non è sufficiente che sul frontespizio del ricorso si rinvenga un'annotazione a penna, attestante la consegna all'ufficiale giudiziario in una certa data, con l'invito alla notifica entro la data (di nove giorni posteriore) di scadenza del termine per l'impugnazione, annotazione sottoscritta con una sigla attribuita al difensore; né basta che in un foglio bianco allegato con spillatura al ricorso si trovi un timbro dell'Unep della Corte d'Appello attestante il pagamento, nella prima delle due date, delle tasse erariali in modo virtuale, qualora tale timbro sia privo di sottoscrizione e di numero cronologico di protocollo. (In motivazione la Corte ha precisato che una attestazione congrua allo scopo deve provenire dall'ufficiale giudiziario e non dal difensore e che nella copia del ricorso notificata al resistente non risultavano né la dichiarazione a penna, né il timbro Unep).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)