Sez. L, Sentenza n. 10593 del 09/10/1991 (Rv. 474161 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Associazioni sindacali - Sindacati (postcorporativi) - Attività sindacale - Permessi - Retribuiti | Fruizione - Condizione - Previa tempestiva comunicazione al datore di lavoro - Forma - Funzione - Indicazioni delle specifiche ragioni - Necessità - Esclusione.
Lavoro - Lavoro subordinato - Associazioni sindacali - Sindacati (postcorporativi) - Attività sindacale - Permessi - Retribuiti
La fruizione dei permessi sindacali retribuiti, di cui all'art. 23 dello Statuto dei lavoratori, è subordinata soltanto alla previa tempestiva comunicazione al datore di lavoro (nella forma scritta e tramite la rappresentanza sindacale aziendale) affinché questo ultimo sia reso edotto delle intenzioni del lavoratore di esercitare tale diritto, e non già per richiedere al medesimo provvedimenti concessivi, autorizzativi o comunque discrezionali, non spettando al datore di lavoro un controllo sulla inerenza del permesso all'attività sindacale da svolgere; pertanto, non è necessario che in tale comunicazione siano indicate le specifiche ragioni per cui venga richiesto il permesso, essendo sufficiente un generico riferimento al carattere sindacale dello stesso.
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)