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Sez. L, Sentenza n. 657 del 15/01/2008 (Rv. 600980 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA) | Presupposti di fatto - Accertamento - Giudice di merito - Sindacato di legittimità - Limiti.
Stato
decisa il 2008-01-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/600980-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA)

In tema di interposizione di mano d'opera, la valutazione dei presupposti fattuali ai fini del relativo accertamento dà luogo ad un giudizio di fatto riservato al giudice di merito ed è, perciò, insindacabile in sede di legittimità se sorretta da adeguata motivazione.

Riferimenti normativi: Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 85

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)