Sez. L, Sentenza n. 4181 del 24/02/2006 (Rv. 587026 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA) | Configurabilità - Condizioni - Accertamento dell'organizzazione lavorativa dell'appaltatore e della sussistenza del rischio d'impresa relativo al servizio fornito - Necessità - Utilizzazione di mezzi forniti dall'appaltante - Presunzione di sussistenza di appalto di mere prestazioni di lavoro - Criteri di valutazione - Indagine riservata al giudice di merito - Incensurabilità in sede di legittimità - Limiti.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA)
Il concetto di mere intermediazioni di manodopera, vietate dall'art. 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, presuppone che la ditta appaltatrice si limiti a fornire prestazioni di lavoro del personale da lei assunto e sia priva di reale autonomia, di una struttura propria e di una effettiva organizzazione imprenditoriale. Al fine, poi, di ritenere operante la presunzione di cui al terzo comma del citato art. 1 della legge n. 1369 del 1960, l'utilizzazione da parte dell'appaltatore di mezzi dell'appaltante deve essere significativa e non marginale nell'ambito dell'insieme dei mezzi utilizzati, e soprattutto riferirsi al rapporto di appalto una volta che l'esecuzione di quest'ultimo sia a regime e non limitata ad un momento iniziale di assestamento (che, come tale, non può che essere di durata limitata anche se variabile in relazione al settore operativo ed alle circostanze del caso concreto). Inoltre, una volta che sia stata eventualmente accertata una qualche forma, limitata nel tempo e/o nello spazio, di tale utilizzazione, occorre apprezzare in concreto se, in relazione alle circostanze del caso, la stessa debba essere considerata significativa ai sensi della sussistenza della fattispecie prevista dal suddetto art. 1 della legge n. 1360 del 1960, o, invece, non sia rilevante perché necessitata dall'oggetto dell'appalto, oppure marginale, od ancora temporanea ed occasionale. La valutazione di questi aspetti rientra nei compiti del giudice del merito ed è, perciò, incensurabile in cassazione se adeguatamente motivata.
Riferimenti normativi: Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 1 CORTE COST., Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 85
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)