Sez. 2, Sentenza n. 1468 del 11/05/1968 (Rv. 333128 - 01)
PREVIDENZA ED ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - RICORSO AMMINISTRATIVO- TERMINI PER LA PRESENTAZIONE - NATURA PERENTORIA - INOSSERVANZA - EFFETTI- RICORSO AL COMITATO ESECUTIVO - DECADENZA - ESERCIZIO DELL'AZIONE GIUDIZIARIA - PRECLUSIONE.*
PREVIDENZA ED ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - RICORSO AMMINISTRATIVO- TERMINI PER LA PRESENTAZIONE - NATURA PERENTORIA - INOSSERVANZA - EFFETTI- RICORSO AL COMITATO ESECUTIVO - DECADENZA - ESERCIZIO DELL'AZIONE GIUDIZIARIA - PRECLUSIONE.*
I termini fissati dalla legge per la proposizione del ricorso in via amministrativa hanno carattere perentorio, con la conseguenza che, nel caso di inosservanza di detti termini, l'assicurato incorre in decadenza sia per quanto riguarda la facolta di ricorrere al comitato esecutivo, sia per cio che attiene all'Azione giudiziaria, la quale pertanto resta definitivamente preclusa. La tardivita del ricorso, debitamente rilevata dall'organo competente, equivale alla sua mancata presentazione. (V. N. 2022-66, massima n. 323944).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 460 CORTE COST., Legge 05/02/1957 num. 18 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)