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Sez. 3, Sentenza n. 8292 del 31/03/2008 (Rv. 602540 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - SOLIDARIETÀ - IN GENERE | Persona trasportata su veicolo a motore - Danni patiti in conseguenza di sinistro ascrivibile a colpa concorsuale del vettore e di un terzo - Effetti - Obbligo di ciascun corresponsabile di risarcire il danno integralmente - Sussistenza - Fondamento - Qualità di genitore della vittima di uno dei corresponsabili - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2008-03-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/602540-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - SOLIDARIETÀ - IN GENERE

Il trasportato su un veicolo a motore, che abbia patito danni in conseguenza di un sinistro ascrivibile a responsabilità tanto del vettore, quanto del titolare di un terzo veicolo, può pretendere il risarcimento integrale da uno qualsiasi tra i due responsabili (e dai loro assicuratori della r.c.a.), in virtù del principio generale della solidarietà tra i coautori di un fatto illecito, di cui all'art. 2055 cod. civ.. Tale principio non subisce deroghe nell'ipotesi in cui il vettore corresponsabile del sinistro sia anche il genitore e legale rappresentante del trasportato minorenne, ed abbia proposto la domanda di risarcimento in nome e per conto di quest'ultimo: in tale ipotesi, pertanto, l'eventuale concorso di colpa del genitore conducente del veicolo è inopponibile al minore trasportato su esso (fattispecie anteriore all'entrata in vigore dell'art. 141 del codice delle assicurazioni).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2055

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)