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Sez. 3, Sentenza n. 4353 del 03/03/2004 (Rv. 570768 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITÀ CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - IN GENERE | Scontro di veicoli - Danni subiti dal trasportato - Responsabilità solidale dei conducenti e proprietari dei veicoli coinvolti - Esclusione della responsabilità del proprietario - Condizioni.
Stato
decisa il 2004-03-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/570768-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITÀ CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - IN GENERE

In caso di scontro tra veicoli, la persona trasportata anche a titolo di cortesia può ottenere, a norma dell'art. 2055 cod.civ., l'integrale risarcimento dei danni tanto dal conducente e dal proprietario del veicolo dal quale era trasportata, quanto dal conducente e dal proprietario dell'altro veicolo, avvalendosi nell'un caso come nell'altro della presunzione stabilita dall'art. 2054 cod.civ. e facendo valere, perciò, la responsabilità extracontrattuale, senza che spieghi rilevanza, ai fini della responsabilità solidale del proprietario ai sensi dell'art. 2054, terzo comma, cod.civ., il fatto che la responsabilità del conducente venga accertata in concreto, in quanto il proprietario è comunque tenuto a risarcire il danno, a meno che non riesca a provare che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà ovvero che il conducente ha fatto tutto il possibile per evitare il danno.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2055, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)