Sez. 1, Sentenza n. 2259 del 02/04/1985 (Rv. 440149 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - VENDITA DI IMMOBILI - MODALITÀ - SOSPENSIONE DELLA VENDITA - POTERE DEL GIUDICE DELEGATO - CONDIZIONI - LIMITI - FACOLTÀ DI DISPORRE UNA NUOVA GARA E DI FISSARE UN NUOVO PREZZO BASE - SUSSISTENZA - FUNZIONE - SCADENZA DEL TERMINE GIÀ FISSATO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA - IRRILEVANZA.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - VENDITA DI IMMOBILI - MODALITÀ - SOSPENSIONE DELLA VENDITA - POTERE DEL GIUDICE DELEGATO - CONDIZIONI - LIMITI - FACOLTÀ DI DISPORRE UNA NUOVA GARA E DI FISSARE UN NUOVO PREZZO BASE - SUSSISTENZA - FUNZIONE - SCADENZA DEL TERMINE GIÀ FISSATO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA - IRRILEVANZA.*
In Sede di vendita di beni fallimentari, l'art. 108 terzo comma del R.d. 16 marzo 1942 n. 267, il quale conferisce al giudice delegato il potere di sospendere la vendita medesima, con o senza incanto, quando ritenga che il prezzo offerto sia notevolmente inferiore a quello giusto, deve ritenersi applicabile fino al momento in cui venga pronunciato il decreto di trasferimento in favore dell'aggiudicatario, essendo la norma rivolta ad assicurare la realizzazione del massimo valore pecuniario, a tutela degli interessi della massa e dello stesso debitore. Pertanto, anche dopo che sia scaduto il termine (di natura ordinatoria) fissato dal giudice delegato per la presentazione in cancelleria delle domande di partecipazione alla gara, il medesimo giudice, a fronte di una successiva migliore offerta, e nell'Esercizio dell'indicato potere, ha la facoltà di disporre una nuova gara, nonché di fissare un nuovo prezzo base indipendentemente da quello della precedente gara, ove ciò corrisponda alle predette finalità della procedura concorsuale. (V 322/81, mass n 410764; (V 2991/79, mass n 399325; (V 3249/56).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 586 CORTE COST., Legge Falliment. art. 108, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 108
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)