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Sez. 1, Sentenza n. 5641 del 09/06/1990 (Rv. 467635 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - CON INCANTO - AGGIUDICAZIONE - FALLIMENTO DEL DEBITORE PRIMA DEL DECRETO DI TRASFERIMENTO - POTERI DEL CURATORE.*
Stato
decisa il 1990-06-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/467635-01

ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - CON INCANTO - AGGIUDICAZIONE - FALLIMENTO DEL DEBITORE PRIMA DEL DECRETO DI TRASFERIMENTO - POTERI DEL CURATORE.*

Qualora, nel corso di esecuzione per espropriazione immobiliare, sopravvenga il fallimento del debitore, dopo l'aggiudicazione dell'immobile pignorato, ma prima del decreto di trasferimento di cui all'art. 586 cod. proc. civ., ed il curatore, optando per l'assorbimento di detta procedura nella liquidazione concorsuale, si limiti a chiedere ed ottenere declaratoria d'inefficacia di quel trasferimento, senza mettere in discussione la precedente aggiudicazione, si deve escludere che il curatore possa contestare le singole clausole dell'aggiudicazione medesima (nella specie, clausola di compensazione parziale del prezzo di aggiudicazione avvenuto in favore del creditore ipotecario espropriante). (V 1580/89, mass n 462367; (V 2259/85, mass n 440149).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 585, Cod. Proc. Civ. art. 586 CORTE COST., Legge Falliment. art. 51, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 51 CORTE COST., Legge Falliment. art. 105, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 105, Legge Falliment. art. 107, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 107, Legge Falliment. art. 108, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 108

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)