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Sez. 5, Sentenza n. 10984 del 28/09/1981 Ud. (dep. 16/12/1981) Rv. 151260 - 01

PROVA PENALE - IN GENERE - VALUTAZIONE (LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE) - TESTIMONI - PERSONA OFFESA - GIUDIZIO DI RESPONSABILITÀ FONDATO SULLA TESTIMONIANZA DELLA PERSONA OFFESA - LEGITTIMITÀ.*
Stato
decisa il 1981-09-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/151260-01

PROVA PENALE - IN GENERE - VALUTAZIONE (LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE) - TESTIMONI - PERSONA OFFESA - GIUDIZIO DI RESPONSABILITÀ FONDATO SULLA TESTIMONIANZA DELLA PERSONA OFFESA - LEGITTIMITÀ.*

Nel vigente sistema processuale, che si ispira al principio del libero convincimento del giudice, sia la testimonianza della persona offesa sia quella di chi sia legata a questa da stretti vincoli di parentela possono essere assunte a fonte di prova, con la sola esigenza che siano vagliate con le opportune cautele. (Conf. Mass. Nn. 147636 ed ivi cit., 144474 ed ivi cit.. Nel senso che la persona offesa non può essere equiparata al testimone estraneo: 145272 ed ivi cit., 142120. Sulla necessità di un controllo della attendibilità sostanziale della deposizione, V. Mass. Nn. 147919 e 135344).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 10, Cod. Pen. art. 120 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 408 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 474, Cod. Proc. Pen. art. 475

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)