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Sez. 2, Sentenza n. 5007 del 11/01/1988 Ud. (dep. 22/04/1988) Rv. 178209 - 01

PROVA PENALE - IN GENERE - VALUTAZIONE (LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE) - SULLA RESPONSABILITÀ DELLO IMPUTATO - MOTIVAZIONE - RIFERIMENTO ALLE SOLE DICHIARAZIONI DELLA PARTE OFFESA - VERIFICA.*
Stato
decisa il 1988-01-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/178209-01

PROVA PENALE - IN GENERE - VALUTAZIONE (LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE) - SULLA RESPONSABILITÀ DELLO IMPUTATO - MOTIVAZIONE - RIFERIMENTO ALLE SOLE DICHIARAZIONI DELLA PARTE OFFESA - VERIFICA.*

Il giudice, nel fondare il giudizio di responsabilità dello imputato, può richiamarsi, in modo sufficiente ai fini della motivazione, alle sole dichiarazioni della persona offesa, pur nell'ipotesi in cui si sia costituita parte civile; ma è tenuto anche a verificare l'attendibilità sostanziale della deposizione, non potendosi essa equiparare puramente e semplicemente a quella del testimone, immune dal sospetto di interesse all'esito della causa. (V mass n 151260).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 408 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 474, Cod. Proc. Pen. art. 475

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)