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Sez. 5, Sentenza n. 11551 del 21/06/2004 (Rv. 573793 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - COMMISSIONI TRIBUTARIE | Sentenze delle commissioni tributarie regionali - Ricorso per cassazione del contribuente - Riforma dell'amministrazione finanziaria ai sensi del D.Lgs. n. 300 del 1999, con istituzione delle agenzie fiscali - Proposizione del ricorso, dal 1 gennaio 2001 (data di inizio dell'operatività di detti enti), contro l'Agenzia fiscale locale anziché contro l'Agenzia fiscale centrale in persona del direttore generale pro tempore in Roma - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso - Fondamento - Notifica del ricorso presso l'Avvocatura generale dello Stato - Irrilevanza - Assunzione effettiva, da parte della avvocatura erariale, della difesa in giudizio dell'ente legittimato ma non evocato e/o costituzione in giudizio dell'Agenzia fiscale centrale - Sanatoria del vizio - Esclusione- Fondamento.
Stato
decisa il 2004-06-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/573793-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - COMMISSIONI TRIBUTARIE

In tema di contenzioso tributario, il ricorso per cassazione del contribuente avverso la sentenza pronunciata dalla commissione tributaria regionale in esito a un giudizio di appello incoato dopo la data di inizio della operatività delle Agenzie fiscali (1 gennaio 2001, ex art. 1 del D.M. 28 dicembre 2000) è inammissibile se proposto contro l'Agenzia fiscale locale che ha emesso l'atto impugnato o non ha emesso l'atto richiesto (nella specie l'Agenzia del Territorio "Ufficio di Firenze") in quanto rivolto - in violazione dell'art.366, comma primo, c.p.c., richiamato dall'art. 62, comma secondo, D.lgs. n.546/1992- nei confronti di parte priva della legittimazione ad "causam" e ad "processum", ricavandosi dagli artt. 10 e 11 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 che dette agenzie sono legittimate a stare in giudizio soltanto davanti alle commissioni tributarie provinciali e regionali. Conformemente alla disciplina generale, il ricorso deve essere invece proposto, a pena di inammissibilità, nei confronti della Agenzia fiscale centrale - unico ente dotato di personalità giuridica autonoma di diritto pubblico e capacità di stare in giudizio in sede di legittimità a mezzo del direttore, che ne ha la rappresentanza - e notificato alla stessa presso la sede in Roma ai sensi dell'art. 144, secondo comma, c.p.c.. Non assume rilevanza in contrario la circostanza che la notificazione sia avvenuta (come nella specie) presso l'Avvocatura dello Stato - ove questa non risulti già costituita nei gradi di merito - in quanto alla rappresentanza obbligatoria del ministero da parte dell'Avvocatura medesima è subentrata la facoltà delle agenzie fiscali di avvalersi di detto patrocinio (art. 72 del citato D.Lgs. n. 300 del 1999) e poiché in ogni caso la eventuale ritualità della notifica non incide sugli effetti del vizio in questione, il quale inficia l'atto sul piano sostanziale, rendendolo inidoneo a costituire un valido rapporto processuale Inoltre, non possono riconnettersi effetti sananti, nell'interesse dell'ente effettivamente legittimato ma non evocato, all'assunzione effettiva della difesa nel giudizio da parte dell'avvocatura erariale né alla costituzione in giudizio dell'Agenzia fiscale, in persona del direttore generale pro tempore, perché il vizio dell'impugnazione non riguarda la sola notificazione ma deriva sia dall'errata individuazione della parte (ufficio locale dell'Agenzia del territorio anziché Agenzia del territorio) del giudizio di legittimità - che non si traduce in una delle cause di nullità previste dall'art. 164, 1.ò comma, c.p.c., configurando invece un motivo di inammissibilità originaria del ricorso - sia dal fatto che l'Agenzia fiscale periferica è priva di soggettività esterna per quanto attiene al giudizio di cassazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/07/1999 num. 300 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 10, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 11, Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 144, Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, DM Finanze 28/12/2000

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)