Sez. 5, Sentenza n. 17844 del 03/09/2004 (Rv. 576685 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - COMMISSIONI TRIBUTARIE | Sentenze delle Commissioni Tributarie Regionali - Ricorso per Cassazione del contribuente - Riforma dell'amministrazione finanziaria ai sensi del D.Lgs. n. 300 del 1999, con istituzione delle Agenzie fiscali - Proposizione del ricorso, dal 1 gennaio 2001 (data di inizio dell'operatività di detti enti), contro l'Agenzia fiscale locale anziché contro l'Agenzia fiscale centrale in persona del direttore generale pro tempore in Roma - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - COMMISSIONI TRIBUTARIE
In tema di contenzioso tributario, dopo la data di inizio della operatività delle Agenzie fiscali (1 gennaio 2001, ex art. 1 del D.M. 28 dicembre 2000), il ricorso per Cassazione avverso la sentenza pronunciata dalla commissione tributaria regionale è inammissibile se proposto dal contribuente contro l'Agenzia fiscale locale (nella specie l'Agenzia del Territorio) succeduta all'Ufficio periferico(Ufficio Tecnico Erariale) che ha emesso l'atto impugnato o non ha emesso l'atto richiesto in quanto rivolto - in violazione dell'art. 366, comma primo, cod. proc. civ., richiamato dall'art. 62, comma secondo, 31 dicembre 1992, n. 546 - nei confronti di parte priva della legittimazione "ad causam" e "ad processum", ricavandosi dagli artt. 10 e 11 D.Lgs. n. 546/1992 che dette agenzie sono legittimate a stare in giudizio soltanto davanti alle commissioni tributarie provinciali e regionali. Conformemente alla disciplina generale, il ricorso deve essere invece proposto, a pena di inammissibilità, nei confronti della Agenzia fiscale centrale - unico ente dotato di personalità giuridica autonoma di diritto pubblico e capacità di stare in giudizio in sede di legittimità a mezzo del direttore, che ne ha la rappresentanza - e notificato alla stessa presso la sede in Roma ai sensi dell'art. 144, secondo comma, cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Legge 30/07/1999 num. 300 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 10, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 300 art. 11, DM Finanze 28/12/2000, Cod. Proc. Civ. art. 366, Cod. Pen. Mil. Pace art. 164, Cod. Proc. Civ. art. 144
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)