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Sez. 1, Sentenza n. 12306 del 13/11/1995 Ud. (dep. 12/12/1995) Rv. 203123 - 01

Impugnazioni - Cassazione - Procedimento - In genere | Nuovi documenti - Presentazione - Esclusione - Limiti - Fattispecie: questione di nullità di ordine generale sollevata per la prima volta in sede di legittimità per difetto di capacità di un giudice popolare asseritamente sprovvisto di idoneo titolo di studio.
Stato
decisa il 1995-11-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/203123-01

Impugnazioni - Cassazione - Procedimento - In genere

Nel caso in cui venga sollevata per la prima volta in sede di legittimità questione di nullità di ordine generale, assoluta ed insanabile - per difetto di capacità di un giudice popolare, asseritamente sprovvisto di idoneo titolo di studio - non può essere prodotta da parte del difensore, a fondamento della questione stessa, nuova documentazione davanti alla Corte di Cassazione: ed invero non è più prevista dall'art. 610 cod. proc. pen., rispetto al previgente art. 533 del codice di rito del 1930, la facoltà dei difensori di presentare nuovi documenti, qualora la parte avrebbe potuto esibirli tempestivamente nei precedenti gradi di giudizio, tranne che si tratti di documenti riguardanti fatti sopravvenuti non prospettabili in precedenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 533 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 610, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 610

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)