Sez. 2, Sentenza n. 478 del 18/02/1972 (Rv. 356437 - 01)
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - VEDUTA - DISTANZE LEGALI - DELLE COSTRUZIONI DALLE VEDUTE - IN GENERE - DIRITTO A TENERE UNA COSTRUZIONE A DISTANZA MINORE DI QUELLA LEGALE - MODIFICAZIONI STRUTTURALI DELLA COSTRUZIONE - LEGITTIMITA - CONDIZIONI.*
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - VEDUTA - DISTANZE LEGALI - DELLE COSTRUZIONI DALLE VEDUTE - IN GENERE - DIRITTO A TENERE UNA COSTRUZIONE A DISTANZA MINORE DI QUELLA LEGALE - MODIFICAZIONI STRUTTURALI DELLA COSTRUZIONE - LEGITTIMITA - CONDIZIONI.*
Tanto ai fini del rispetto della distanza delle costruzioni dalle vedute (art 907 cod civ), quanto ai fini dell'osservanza delle distanze legali tra le costruzioni (art 873), allorche si e comunque acquisito il diritto di tenere una data costruzione a distanza minore di quella legale, o quando la legittimita di tale situazione non Forma oggetto di contestazione in giudizio, le modificazioni strutturali apportate alla costruzione devono ritenersi legittime, sia sotto, il profilo della tutela petitoria, sia sotto il profilo della tutela possessoria, sempre che per effetto di tali modificazioni la distanza non risulti inferiore a quella precedente. (V 2087'64).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 907 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)