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Sez. 6, Sentenza n. 42 del 18/01/1971 Ud. (dep. 28/06/1971) Rv. 118586 - 01

GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - UDIENZA - ASSISTENZA ALL'UDIENZA DELL'IMPUTATO - RIFIUTO DI ASSISTERE ALL'UDIENZA - - RIFIUTO CONDIZIONATO ALL'ACCOGLIMENTO DELLA RICHIESTA DI RINVIO - RIGETTO DELLA RICHIESTA DI RINVIO - OBBLIGO DI DICHIARARE LA CONTUMACIA - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1971-01-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/118586-01

GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - UDIENZA - ASSISTENZA ALL'UDIENZA DELL'IMPUTATO - RIFIUTO DI ASSISTERE ALL'UDIENZA - - RIFIUTO CONDIZIONATO ALL'ACCOGLIMENTO DELLA RICHIESTA DI RINVIO - RIGETTO DELLA RICHIESTA DI RINVIO - OBBLIGO DI DICHIARARE LA CONTUMACIA - INSUSSISTENZA.*

L'imputato detenuto puo chiedere o consentire che il dibattimento avvenga in sua assenza anche fuori del caso di legittimo impedimento, e in tale ipotesi la richiesta o il consenso equivale a rifiuto di assistere all'udienza, con la conseguenza che l'imputato e, per tutti gli effetti, considerato come se fosse presente. Non e pertanto necessaria, per la celebrazione del dibattimento, la declaratoria di contumacia, che ha come presupposto l'assenza ingiustificata dell'imputato o la valutazione negativa da parte del giudice dell'impedimento da esso addotto. Neppure e necessaria la declaratoria di contumacia nel caso di rinunzia da parte dell'imputato detenuto di assistere al dibattimento, condizionata all'accoglimento della richiesta di rinvio del dibattimento stesso, e di rigetto della richiesta di rinvio. Tale rinunzia condizionata equivale infatti a rifiuto di assistere al dibattimento, perche il giudice non e vincolato all'accoglimento della richiesta di rinvio.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 497 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 427 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)