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Sez. L, Ordinanza n. 12895 del 12/07/2004 (Rv. 574480 - 01)

COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA | Domanda cautelare accolta - Rituale instaurazione del giudizio di merito - Determinazione del giudice preventivamente adito - Riferimento alla data della instaurazione del giudizio cautelare - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-07-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/574480-01

COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA

Nel caso di domanda cautelare accolta (e confermata in sede di reclamo), seguita da rituale instaurazione del giudizio di merito nel termine fissato ai sensi dell'art. 669-octies cod. proc. civ., ai fini della individuazione del giudice preventivamente adito deve necessariamente tenersi conto della data di instaurazione del procedimento cautelare, atteso l'inequivocabile collegamento che la norma impone tra ordinanza di accoglimento e inizio della causa di merito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)