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Sez. L, Sentenza n. 18152 del 10/08/2006 (Rv. 591676 - 01)

PROCEDIMENTI CAUTELARI - IN GENERE | Termine perentorio per l'inizio del giudizio di merito di cui all'art. 669 octies cod. proc. civ. - Decorrenza - Individuazione - Dalla pronuncia ovvero dalla comunicazione dell'ordinanza di accoglimento "ante causam", indipendentemente dalla sua conferma in sede di reclamo - Fondamento.
Stato
decisa il 2006-08-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/591676-01

PROCEDIMENTI CAUTELARI - IN GENERE

In tema di procedimenti cautelari, il termine perentorio previsto dall'art. 669 octies cod. proc. civ. per l'inizio del giudizio di merito decorre dalla pronuncia dell'ordinanza di accoglimento della domanda cautelare "ante causam" (se avvenuta in udienza) ovvero dalla sua comunicazione, anche se l'originario provvedimento viene confermato in sede di reclamo; infatti, per "ordinanza di accoglimento" di cui alla citata norma va intesa quella originaria e non quella emessa in sede di reclamo, assumendo la prima rilevanza fondamentale ai fini dell'instaurazione della fase di merito e necessitando di una verifica nel giudizio di cognizione, mentre la seconda non ha effetto assorbente o sostitutivo, come nel caso di conferma della misura cautelare, rilevandosi, inoltre, come nessuna norma assegni al reclamo effetti sospensivi del termine in questione, escludendo anzi l'art. 669 terdecies cod. proc. civ. che il reclamo sospenda automaticamente l'esecuzione del provvedimento impugnato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 669 octies CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 669 terdecies CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)