Sez. L, Sentenza n. 4556 del 05/03/2004 (Rv. 570819 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - IN GENERE | Fatti costitutivi del diritto - Onere della contestazione specifica da parte del convenuto - Sussistenza - Termine - Esaurimento delle attività preliminari all'istruttoria compiute all'udienza dell'art. 420, primo comma, cod. proc. civ. - Mancata contestazione - Conseguenze - Rilevabilità d'ufficio della mancanza del fatto costitutivo incontroverso - Esclusione - Fattispecie.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - IN GENERE
Nel rito del lavoro, la mancata specifica contestazione dei fatti costitutivi del diritto dedotti dal ricorrente - che può essere effettuata entro il limite temporale previsto dall'art. 420, primo comma, cod. proc. civ., per la modificazione delle domande, eccezioni e conclusioni - rende i fatti stessi incontroversi e, conseguentemente, essi non possono essere contestati nell'ulteriore corso del giudizio, sono sottratti al controllo probatorio del giudice e devono essere ritenuti sussistenti senza necessità di un apposito accertamento. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, in un giudizio di opposizione ad ordinanza - ingiunzione emessa dall'INPS, accogliendo il gravame dell'Istituto previdenziale, aveva riformato la sentenza di primo grado, che aveva annullato l'ordinanza - ingiunzione per essere la stessa stata emanata senza la richiesta audizione dell'interessata, anche se solo in grado di appello, l'INPS aveva eccepito che la destinataria del provvedimento sanzionatorio non aveva chiesto di essere sentita in sede amministrativa, ai sensi dell'art. 18 legge 24 novembre 1981, n. 689).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)