Sez. 5, Sentenza n. 2739 del 24/02/2001 (Rv. 544176 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI | Detrazione dell'imposta ex art. 19 d.P.R. n. 633/72 - Requisiti - Demolizione e ricostruzione di un fabbricato condotto in affitto - Inerenza all'attività d'impresa delle operazioni imponibili passive - Configurabilità - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI
La detrazione di cui all'art. 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, dell'imposta assolta, dovuta od addebitata a titolo di rivalsa in relazione all'acquisto di beni o servizi effettuati nell'esercizio di attività di impresa, richiede: a) che i relativi contratti siano stipulati dall'imprenditore in quanto tale; b) la inerenza dell'acquisto del bene o del servizio all'attività d'impresa, che ricorre quando detti acquisti configurino il mezzo per realizzare i programmati scopi produttivi. Detta inerenza all'impresa non è configurabile, nemmeno astrattamente, per carenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi, rispetto alla demolizione ed alla ricostruzione di un fabbricato, di cui l'imprenditore abbia non la proprietà, ma il mero godimento in forza di contratto d'affitto.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)