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Sez. 5, Sentenza n. 2300 del 04/02/2005 (Rv. 579601 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI | Detrazione dell'imposta ex art. 19 d.P.R. n. 633 del 192 e 17 Dir. CEE n. 388 del 1977 - Requisiti - Inerenza all'attività d'impresa delle operazioni imponibili passive - Nozione - Prova - Necessità - Onere - Spettanza - Contribuente - Affermazione - Fattispecie relativa ad acquisto di un immobile da parte di una società commerciale, dato in locazione ad altra società, socia totalitaria della prima.
Stato
decisa il 2005-02-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/579601-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI

In tema di IVA, la possibilità di portare in detrazione, dall'ammontare dell'imposta relativa alle operazioni effettuate, l'imposta assolta o dovuta dal contribuente e a lui addebitata a titolo di rivalsa, in relazione ai beni e ai servizi importati o acquistati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, ai sensi dell'art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972 e dell'art. 17 Dir. CEE 17 maggio 1977, n. 388, è consentita, per le operazioni passive, soltanto "nella misura in cui i beni e servizi sono impiegati ai fini delle sue operazioni soggette a imposta". In particolare, la possibilità di detrarre l'imposta inerente a operazioni passive richiede che i beni e i servizi acquisiti siano impiegati nell'ambito di una delle attività economiche indicate nella direttiva e che l'inerenza a tale attività economica sia specificamente provata ogni qual volta essa venga posta in dubbio dall'Amministrazione Finanziaria.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 17/05/1977 num. 388 art. 17

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)