Sez. U, Sentenza n. 12257 del 16/11/1992 (Rv. 479543 - 01)
Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Impiego pubblico - Enti pubblici | I.N.P.S. - Domanda dell'ex impiegato concernente la riliquidazione della pensione integrativa a carico del fondo di previdenza del personale dello stesso Istituto - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Sussistenza.
Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Impiego pubblico - Enti pubblici
Nell'ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo rientrano - sempreché il rapporto di pubblico impiego risulti in collegamento causale con la pretesa dedotta in giudizio, costituendone il momento genetico diretto ed immediato - anche le controversie inerenti a situazioni di diritto soggettivo a contenuto patrimoniale azionate da un soggetto già cessato dal servizio; pertanto, appartiene alla predetta giurisdizione esclusiva anche la domanda dell'ex impiegato dell'I.N.P.S. concernente la riliquidazione della pensione integrativa a carico del Fondo di previdenza del personale dello stesso Istituto, non potendo la relativa controversia essere inquadrata - in considerazione delle prestazioni e della natura dell'ente erogatore - fra quelle assicurativo-previdenziali, connesse solo estrinsecamente al pregresso rapporto di pubblico impiego.
Riferimenti normativi: Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)