Sez. 3, Sentenza n. 18545 del 07/04/2010 Cc. (dep. 17/05/2010) Rv. 247156 - 01
INDAGINI PRELIMINARI - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - SEQUESTRO - RIESAME | Cose soggette a confisca obbligatoria - Divieto di revoca del sequestro - Estensione ai casi di confisca facoltativa - Esclusione - Fattispecie: fucile da caccia.
INDAGINI PRELIMINARI - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - SEQUESTRO - RIESAME
Il divieto di revoca del sequestro delle cose soggette a confisca obbligatoria, previsto dall'art. 324, comma settimo, cod. proc. pen., non trova applicazione analogica in riferimento al fucile da caccia sequestrato per la violazione della legge sulla caccia, poiché l'arma, ai sensi dell'art. 28, comma secondo, della L. 11 febbraio 1992, n. 157, è soggetta a confisca solo in caso di condanna. (In motivazione la Corte ha precisato che la detenzione del fucile da caccia non è vietata in modo assoluto, essendo la stessa possibile previa autorizzazione, né detta arma costituisce una cosa intrinsecamente pericolosa).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 253, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 264, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 com. 7 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 355 com. 3, Cod. Pen. art. 240 com. 2 CORTE COST., Legge 11/02/1992 num. 157 CORTE COST., Legge 11/02/1992 num. 157 art. 28 CORTE COST., Legge 11/02/1992 num. 157 art. 30 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)