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Sez. 3, Sentenza n. 35187 del 25/06/2009 Ud. (dep. 11/09/2009) Rv. 244598 - 01

PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - CAPACITÀ PROCESSUALE | Costituzione personale - Nomina di un difensore - Necessità - Nomina di un procuratore speciale - Esclusione.
Stato
decisa il 2009-06-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/244598-01

PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - CAPACITÀ PROCESSUALE

La persona danneggiata che si costituisce personalmente parte civile deve nominare un difensore ma non anche un procuratore speciale. (La Corte, nell'enunciare il predetto principio, ha precisato che l'obbligo di nomina del procuratore speciale, che può essere lo stesso difensore nominato con il medesimo atto, sussiste solo nel caso in cui la parte civile non si costituisca personalmente).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 74 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 76 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 78 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 100 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)