Sez. 5, Sentenza n. 815 del 29/11/1996 Ud. (dep. 04/02/1997) Rv. 208199 - 01
PARTE CIVILE (COD. PROC. PEN. 1988) - LEGITTIMAZIONE | Rappresentanza processuale - Ministero del difensore munito di procura speciale - Necessità - Applicabilità al processo penale dell'art. 86 cod. proc. civ. - Esclusione.
PARTE CIVILE (COD. PROC. PEN. 1988) - LEGITTIMAZIONE
In base all'art. 100 cod. proc. pen., la rappresentanza processuale della parte civile si realizza necessariamente col ministero di un difensore munito di procura speciale, non applicandosi all'azione civile esercitata nel processo penale la previsione dell'art. 86 cod. proc. civ. secondo cui la parte, quando ha la qualità necessaria per esercitare l'ufficio di difensore con procura, può stare in giudizio senza il ministero di altro difensore.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 78 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 78 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 100 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 86 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)