Sez. 6, Sentenza n. 24874 del 30/10/2014 Ud. (dep. 12/06/2015) Rv. 264164 - 01
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - IN GENERE | Reato di omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali ex art. 31 legge n. 646 del 1982 - Data e luogo di consumazione del reato - Individuazione - Ragioni.
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - IN GENERE
Il delitto previsto dall'art. 31 della legge 13 settembre 1982, n. 646, in quanto reato omissivo con effetti istantanei, si consuma nel luogo e nel momento è oltrepassato il termine entro il quale la comunicazione si sarebbe dovuta effettuare a norma dell'art. 30 della legge cit., e cioè entro trenta giorni dall'atto dispositivo quando questo superi per valore la soglia di E. 10329, 14, ovvero entro il 31 gennaio dell'anno successivo allorché più atti dispositivi ciascuno di valore inferiore al predetto limite, superino lo stesso se unitariamente considerati.
Riferimenti normativi: Legge 13/09/1982 num. 646 art. 30 CORTE COST., Legge 13/09/1982 num. 646 art. 31 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)