Sez. 1, Sentenza n. 37515 del 22/09/2010 Ud. (dep. 20/10/2010) Rv. 248574 - 01
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - IN GENERE | Reato di omessa comunicazione di variazioni patrimoniali - Momento consumativo.
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - IN GENERE
Il reato previsto dagli artt. 30 e 31 della legge 13 settembre 1982 n. 646 si consuma non solo quando si verifica l'omissione della prescritta comunicazione di variazioni patrimoniali superiori alla soglia di legge, da effettuarsi entro trenta giorni dal fatto al nucleo di polizia tributaria, ma anche quando viene omessa la comunicazione riassuntiva delle variazioni relative all'anno precedente, da presentarsi entro il 31 gennaio dell'anno successivo.
Riferimenti normativi: Legge 13/09/1982 num. 646 art. 30 CORTE COST., Legge 13/09/1982 num. 646 art. 31 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)