Sez. 3, Sentenza n. 2608 del 17/10/1964 (Rv. 303924 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE - IPOTESI TASSATIVE - ARBITRATO IRRITUALE - MANCATO ADEMPIMENTO - ESCLUSIONE DEL RITENUTO DIFETTO DI GIURISDIZIONE - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL PRIMO GIUDICE - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE - IPOTESI TASSATIVE - ARBITRATO IRRITUALE - MANCATO ADEMPIMENTO - ESCLUSIONE DEL RITENUTO DIFETTO DI GIURISDIZIONE - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL PRIMO GIUDICE - ESCLUSIONE.*
Il potere del giudice di appello di rimettere la causa al primo giudice, in quanto costituisce deroga al principio secondo il quale i motivi di nullita si convertono in motivi di impugnazione, puo essere esercitato soltanto nei casi tassativamente indicati nella legge tra i quali non rientra l'ipotesi in cui il giudice di appello ritenga che, non essendo stato adempiuto da parte degli arbitri liberi o irrituali l'incarico loro affidato, non sussista l'ostacolo alla cognizione giudiziaria della controversia affermato dal primo giudice, poiche tale ostacolo non da luogo ne ad un difetto di giurisdizione, non derivando da una norma processuale che, in relazione ad una determinata situazione, limiti i poteri di cognizione del giudice, ne ad un difetto di Competenza, non sussistendo un rapporto di Competenza tra l'autorita giudiziaria e gli arbitri liberi. La limitazione dei poteri di cognizione del giudice deriva, in tale ipotesi da un fatto di natura privatistica che implica una rinunzia all'Esercizio dell'Azione, condizionata all'adempimento da parte degli arbitri dell'incarico ad essi affidato, pertanto, lo stabilire se lo impedimento sia cessato per il mancato verificarsi della condizione, oppure no, da luogo ad una questione di merito che puo essere diversamente decisa dal giudice di primo e di secondo grado. (V 185/62; 2855/62).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)