Sez. 3, Sentenza n. 1788 del 20/02/1998 (Rv. 512818 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - IN GENERE | Proposizione della domanda dopo quella di adempimento o di risarcimento - Domanda nuova - Configurabilità- Conseguenze.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - IN GENERE
La domanda di ripetizione dell'indebito, rispetto alla domanda di adempimento contrattuale o di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale originariamente proposta, integra domanda nuova, come tale inammissibile a norma dell'art. 184 cod. proc. civ., in difetto di accettazione del contraddittorio.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)