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Sez. 3, Sentenza n. 1788 del 20/02/1998 (Rv. 512818 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - IN GENERE | Proposizione della domanda dopo quella di adempimento o di risarcimento - Domanda nuova - Configurabilità- Conseguenze.
Stato
decisa il 1998-02-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/512818-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - IN GENERE

La domanda di ripetizione dell'indebito, rispetto alla domanda di adempimento contrattuale o di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale originariamente proposta, integra domanda nuova, come tale inammissibile a norma dell'art. 184 cod. proc. civ., in difetto di accettazione del contraddittorio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)