Sez. U, Sentenza n. 2039 del 31/07/1967 (Rv. 329110 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - GIURISDIZIONE ORDINARIA O AMMINISTRATIVA - CRITERI DISTINTIVI.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - GIURISDIZIONE ORDINARIA O AMMINISTRATIVA - CRITERI DISTINTIVI.*
In materia di espropriazione per pubblica utilita, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario quando non si controverte sull'uso, da parte della P.a., del potere discrezionale conferitole dalla legge bensi sull'esistenza stessa del potere di espropriazione rispetto ad un bene, che si assume del tutto al di fuori della previsione legislativa con riguardo alla possibilita di espropriarlo senza preventiva dichiarazione di pubblica utilita, in base all'art. 10 del R.d.l. 6 luglio 1931, n.981. (nella specie, i ricorrenti sostenevano che le aree -fabbricabili debbono essere completamente prive di costruzioni, per poter essere assoggettate ad espropriazione in base al R.d.l. n.981 del 1931, e che fuori di tale ipotesi la P.a. Possa espropriare soltanto in base alle norme comuni, cioe dopo una formale dichiarazione di pubblica utilita). Se tale posizione dialettica sia esatta in concreto, cioe con riferimento al fondo di cui si discute, e questione di merito. In astratto devesi pero ritenere ch'essa importi una posizione di diritto subiettivo, non ancora affievolito. La semplice, eventuale illegittimita dell'atto amministrativo, escludendone l'inesistenza giuridica, non e sufficiente, per negare la giurisdizione ordinaria relativamente alla domanda di restituzione del bene espropriato, sia perche anche un atto esistente ma illegittimo puo ledere un diritto soggettivo, sia perche siffatta conseguenza non e impedita dal divieto posto al giudice ordinario di annullare, revocare o modificare l'atto amministrativo, tenuto conto che si controverte sulla illegittimita dell'espropriazione. (Cfr. 2768-66, 2094-66, 1417-66, 899-66, 1405-65, 1115-65, 964-65, 592 e 593-65, 657-65, 424-65).*
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 06/07/1931 num. 681 art. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)