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Sez. 1, Sentenza n. 706 del 06/03/1969 (Rv. 338977 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - GIURISDIZIONE ORDINARIA O AMMINISTRATIVA - CRITERIO DISCRIMINATORIO.*
Stato
decisa il 1969-03-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/338977-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - GIURISDIZIONE ORDINARIA O AMMINISTRATIVA - CRITERIO DISCRIMINATORIO.*

In tema di espropriazione per pubblica utilita, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario allorquando il privato, negando in radice, ed in sostanziale aderenza alla norma di legge, alla pubblica amministrazione il potere di disporre del diritto di proprieta, tenda alla tutela di questo nel suo contenuto originario e non affievolito. Sussiste, invece, la giurisdizione del giudice amministrativo allorquando, verificatosi l'affievolimento del predetto diritto in conseguenza di Atti del procedimento di espropriazione emessi dall' autorita fornita del relativo potere, l'impugnativa sia rivolta a contestare la legittimita formale degli Atti stessi e, quindi, lo scorretto Esercizio del potere. (V 2039'67, mass n 329110).*

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)