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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23906 del 25/09/2019 (Rv. 655124 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - IN GENERE | Morte del contumace - Art. 300, quarto comma, c.p.c., nella formulazione antecedente alla l. n. 69 del 2009 - Interruzione del processo - Condizioni - Forme tassative di rito - Necessità - Conoscenza acquisita mediante equipollenti - Irrilevanza - Deposito in atti del certificato di morte del contumace ad opera del difensore della controparte - Efficacia interruttiva - Esclusione.
Stato
decisa il 2019-09-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/655124-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - IN GENERE

La morte della parte contumace, ai sensi dell'art. 300, quarto comma, c.p.c., nella formulazione - applicabile, nella specie, "ratione temporis" - antecedente alle modifiche introdotte dall'art. 46, comma 13, della l. n. 69 del 2009 (con le quali è stata espressamente attribuita rilevanza, ai fini interruttivi, anche all'attività di documentazione proveniente dalle altri parti del giudizio), comporta l'interruzione del processo solo se notificata o certificata dall'ufficiale giudiziario nella relazione di notificazione di uno dei provvedimenti di cui all'art. 292 c.p.c., senza che tali forme tassative ammettano equipollenti, sicché non può attribuirsi efficacia interruttiva alla produzione del certificato di morte del contumace effettuata dal procuratore della controparte costituita.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 292 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 300 com. 4 CORTE COST., Legge 18/06/2009 num. 69 art. 46 com. 13 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)