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Sez. 2, Sentenza n. 8755 del 31/05/2012 (Rv. 622637 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - IN GENERE | Morte del contumace - Art. 300, quarto comma, cod. proc. civ., nella formulazione antecedente alle modifiche introdotte dalla legge n. 69 del 2009 - Interruzione del processo - Condizioni - Forme tassative di rito - Necessità - Conoscenza acquisita mediante equipollenti - Irrilevanza - Incostituzionalità della norma - Manifesta infondatezza della questione - Deposito in atti del certificato di morte del contumace ad opera del difensore della controparte - Efficacia interruttiva - Esclusione.
Stato
decisa il 2012-05-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/622637-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - IN GENERE

La morte della parte contumace, ai sensi dell'art. 300, quarto comma, cod. proc. civ., nella formulazione - applicabile, nella specie, "ratione temporis" - antecedente alle modifiche introdotte dall'art. 46, tredicesimo comma, della legge 18 giugno 2009, n. 69 (con le quali è stata espressamente attribuita rilevanza, ai fini interruttivi, anche all'attività di documentazione proveniente dalle altri parti del giudizio), comporta l'interruzione del processo solo se notificata o certificata dall'ufficiale giudiziario nella relazione di notificazione di uno dei provvedimenti di cui all'art. 292 cod. proc. civ., senza che tali forme tassative ammettano equipollenti, apparendo, altresì, manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale di detta norma in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede l'interruzione del processo come effetto della conoscenza dell'evento comunque acquisita, alla luce delle profonde differenze esistenti tra la fattispecie in esame e quella della scomparsa del convenuto nel corso del processo. Ne consegue che non può attribuirsi efficacia interruttiva alla produzione del certificato di morte del contumace effettuata dal procuratore della controparte costituita.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 292 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 300 com. 4 CORTE COST., Legge 18/06/2009 num. 69 art. 46 com. 13 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)