Sez. 1, Sentenza n. 4781 del 02/05/1991 (Rv. 471926 - 01)
Fonti del diritto - Decreto legge - Legge di convenzione - In genere | Efficacia - Regime anteriore alla legge n. 400 del 1988 - Norme del decreto legge non modificate dalla legge di conversione - Efficacia "ex tunc" (dal momento di entrata in vigore del decreto legge) - Norme sostituite o modificate - Efficacia "ex nunc" (dalla scadenza de periodo di "vacatio legis" successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale) - Limiti - Fattispecie.
Fonti del diritto - Decreto legge - Legge di convenzione - In genere
Nel regime anteriore alla legge 23 agosto 1988 n. 400, che al quinto comma dell'art. 15 ha disposto, per le modifiche apportate in sede di conversione del decreto legge, l'efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della legge di conversione salvo diverso disposto di quest'ultima, la legge di conversione del decreto legge, mentre esplica "ex tunc" (e cioè fin dal momento dell'entrata in vigore di quest'ultimo) i propri istituzionali effetti convalidativi delle norme del decreto stesso che non siano state modificate, è dotata, rispetto agli emendamenti eventualmente introdotti di una duplice valenza, poiché da un lato converte il precedente decreto e, dall'altro, contestualmente introduce nell'ordinamento nuove disposizioni, sostitutive o modificative di quelle contenute nel provvedimento convertito. Ne consegue che tali nuove disposizioni spiegano il loro effetto, sostitutivo o modificativo di quelle convertite, soltanto ex nunc e cioè alla scadenza del periodo di vacatio legis susseguenti alla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (salvo che la stessa legge di conversione non disponga diversamente al riguardo), rimanendo, fino alla scadenza stessa vigenti le norme del decreto nel testo anteriore all'emendamento. (Fattispecie in ordine al D.L. 4 marzo 1976 n. 30 con riguardo agli interessi dovuti per il ritardo del pagamento dell'imposta da parte dell'azienda delegata dal contribuente, per cui la legge di conversione 2 maggio 1976 n. 160 ha disposto una penale giornaliera).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 73, Costituzione art. 77, Preleggi art. 10 CORTE COST., Preleggi art. 11 CORTE COST., Decreto Legge 04/03/1976 num. 30 CORTE COST., Legge 02/05/1976 num. 160 CORTE COST., Legge 23/08/1988 num. 400 art. 15 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)