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Sez. U, Sentenza n. 219 del 25/01/1967 (Rv. 325979 - 01)

TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE DIRETTE - SUI REDDITI - COMPLEMENTARE SUL REDDITO - VALUTAZIONE BASE IMPONIBILE - RICORSO AL METODO SINTETICO - LEGITTIMITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1967-01-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/325979-01

TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE DIRETTE - SUI REDDITI - COMPLEMENTARE SUL REDDITO - VALUTAZIONE BASE IMPONIBILE - RICORSO AL METODO SINTETICO - LEGITTIMITA - CONDIZIONI.*

In tema d'imposta complementare sul reddito il ricorso al metodo sintetico, indubbiamente obbligatorio ai fini del controllo della esattezza dell'accertamento al quale si e pervenuti con il metodo analitico, e legittimo allorche fatti indici desumibili dalle piu svariate direzioni, e particolarmente dal tenore di vita del contribuente, inducono l'ufficio a ritenere che le risultanze emerse attraverso il metodo analitico non siano sufficienti a rivelare l'effettiva capacita contributiva. Costituisce apprezzamento di fatto, insindacabile in Sede di legittimita, il giudizio del giudice di merito secondo cui, nel caso considerato, il metodo sintetico non era poggiato sul semplice richiamo al tenore di vita del contribuente, ma su fatti determinati e specifici.*

Riferimenti normativi: Legge 17/09/1932 num. 1261 art. 1, Legge 29/01/1958 num. 645 art. 137 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)