diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 2676 del 18/06/1996 Cc. (dep. 18/07/1996) Rv. 206048 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ | Pericolo di agevolazione della commissione di altri reati - Legittimità del sequestro - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 1996-06-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/206048-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ

Il sequestro preventivo è consentito non solo per non aggravare o protrarre le conseguenze del reato, bensì anche per non "agevolare la commissione di altri reati". Si deve, in tal caso, dimostrare che la libera disponibilità della cosa agevoli la commissione di altri specifici reati, in modo da non dilatare il concetto di "agevolazione" in maniera eccessiva e da consentire di accertare l'attuazione della funzione preventiva della misura cautelare, sicché la specificità e la probabilità dell'agevolazione di detti nuovi reati, considerati quale conseguenzialità logica della fattispecie criminosa, sono i parametri cui ci si deve riferire per valutare la legittimità del sequestro preventivo sotto questo profilo. (Fattispecie di sequestro di una costruzione abusiva ultimata, per impedire la commissione del reato di cui all'art. 221 T.U.LL.SS.).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 321 CORTE COST., Regio Decr. 27/07/1934 num. 1265 art. 221 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)