Sez. 2, Sentenza n. 25996 del 17/04/2003 Ud. (dep. 17/06/2003) Rv. 227318 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ | Periculum in mora - Attualità - Necessità - Mutamento sopravvenuto delle condizioni di proprietà del bene che esclude le esigenze di cautela - Conseguenze - Revoca del sequestro - Fattispecie.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ
Il periculum in mora che, ai sensi dell'art. 321 cod. proc. pen., legittima il sequestro preventivo e consiste nella necessità di evitare che la libera disponibilità della cosa pertinente al reato possa provocare l'aggravarsi o il protrarsi delle conseguenze di esso deve essere attuale, con la conseguenza che, qualora, anche per fatti sopravvenuti, le esigenze di cautela vengano meno, deve farsi luogo alla revoca ex art. 321, comma terzo cod. proc. pen. (Fattispecie relativa alla compravendita di autovettura in cui il primo venditore lamentava la commissione del reato di truffa a suo danno e in cui il terzo acquirente in buona fede non poteva essere considerato titolare a non domino, proprio a seguito dell'intervenuto trasferimento del bene attraverso una serie di passaggi formalmente corretti).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1439, Cod. Civ. art. 1376, Cod. Civ. art. 1427, Cod. Civ. art. 1153, Cod. Civ. art. 1156, Cod. Civ. art. 1161, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 321 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)