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Sez. 2, Sentenza n. 5562 del 14/10/1988 (Rv. 460123 - 01)

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE - PREZZO - DETERMINAZIONE - MANCANZA DI DETERMINAZIONE ESPRESSA - CORRISPETTIVO COSTITUITO IN PARTE DALLA CESSIONE DI IMMOBILI - MANCATA IDENTIFICAZIONE - NULLITÀ.*
Stato
decisa il 1988-10-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/460123-01

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE - PREZZO - DETERMINAZIONE - MANCANZA DI DETERMINAZIONE ESPRESSA - CORRISPETTIVO COSTITUITO IN PARTE DALLA CESSIONE DI IMMOBILI - MANCATA IDENTIFICAZIONE - NULLITÀ.*

È nulla, per violazione dell'art. 1350 n. 1 cod. civ., la clausola, contenuta in un contratto di compravendita, con la quale le parti, dopo aver determinato il corrispettivo globale in denaro ed essersi dato atto del pagamento di parte di esso, convengano che il residuo pagamento avvenga mediante cessione di alcuni immobili, non esattamente identificati, essendo stato lasciato in bianco lo spazio destinato alla indicazione della loro ubicazione e non essendo stati neppure specificati i criteri per la individuazione degli stessi; infatti, la Forma scritta "ad substantiam" per un atto comportante trasferimento della proprietà di immobili è necessaria sia che esso avvenga "venditionis causa" sia che avvenga "solutionis causa" ed è da escludere che il bene oggetto del trasferimento possa essere identificato in base ad elementi non scritti, estranei all'atto, potendo tali elementi essere utilizzati soltanto per chiarire ambiguità o punti oscuri e non già per sostituire le indicazioni dell'atto scritto o per integrarne punti essenziali. (Conf 3098/79, mass n 399458).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350 n. 1, Cod. Civ. art. 1470

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)