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Sez. 2, Sentenza n. 3098 del 28/05/1979 (Rv. 399458 - 01)

VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE IMMOBILI - IN GENERE - FORMA - INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE OGGETTO DEL CONTRATTO - CRITERI - RIFERIMENTO AD ELEMENTI NON SCRITTI ESTRANEI ALL'ATTO SCRITTO - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1979-05-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/399458-01

VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE IMMOBILI - IN GENERE - FORMA - INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE OGGETTO DEL CONTRATTO - CRITERI - RIFERIMENTO AD ELEMENTI NON SCRITTI ESTRANEI ALL'ATTO SCRITTO - INAMMISSIBILITA.*

Nella compravendita immobiliare, per la cui stipulazione la legge richiede la Forma scritta ad substantiam, il bene compravenduto deve essere individuato nell'atto scritto con il quale le parti abbiano manifestato la propria volonta contrattuale, non potendosi l'immobile medesimo identificare in base ad elementi non scritti ad esso estranei (nella specie: confessione), la cui utilizzazione e consentita soltanto per chiarire ambiguita o punti oscuri, e non gia per sostituire le indicazioni dell'atto scritto o per integrare le sue parti essenziali. (Conf 1459/76, mass n 380184).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350 com. 1, Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 2733

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)