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Sez. 1, Sentenza n. 2849 del 18/07/1975 (Rv. 376880 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - ACCOGLIMENTO DELLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1975-07-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/376880-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - ACCOGLIMENTO DELLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - CONDIZIONI.*

Il giudice del merito, quando accoglie le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, non e tenuto a confutare dettagliatamente le contrarie argomentazioni delle parti; ma, quando le critiche mosse alla consulenza sono tali che, se fondate, condurrebbero a soluzione diversa da quella proposta, il medesimo giudice non adempie all'Obbligo della motivazione se per confutarle si limita a generiche affermazioni di adesione al parere del consulente. (V 1037/72, mass n 357398).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 62, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)