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Sez. 1, Sentenza n. 2598 del 16/10/1964 (Rv. 303907 - 01)

ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE - DIVISIONE DEGLI UTILI E DELLE PERDITE - PERDITE DELL'ASSOCIATO - CONTENIMENTO NEL LIMITE DELL'APPORTO - INDEROGABILITA.*
Stato
decisa il 1964-10-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/303907-01

ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE - DIVISIONE DEGLI UTILI E DELLE PERDITE - PERDITE DELL'ASSOCIATO - CONTENIMENTO NEL LIMITE DELL'APPORTO - INDEROGABILITA.*

Nel contratto di associazione in partecipazione e convenzionalmente inderogabile il principio, stabilito dall'art 2553 cod civ, secondo cui le perdite che colpiscono l'associato non possono superare il valore dell'apporto. La indeterminatezza del rischio che l'associato si assumerebbe con la stipulazione di partecipare alle perdite in misura illimitata, e comunque superiore all'apporto, e contraria ai presupposti ed alla struttura essenziale di tale contratto, nel quale l'associato e un creditore, normalmente fuori della gestione, cui viene attribuita dal' l'associante una partecipazione agli utili comportante assunzione di rischio commisurata, (e comunque non oltrepassante) al valore dell'apporto che la stessa legge definisce 'determinatò. L'inciso 'salvo patto contrariò contenuto nell'art 2553 cod civ si riferisce esclusivamente alla prima parte della norma concernente la normale eguaglianza della misura di partecipazione sia alle perdite che ai guadagni.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2553

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)