Sez. 1, Sentenza n. 5353 del 18/06/1987 (Rv. 453936 - 01)
ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE - UTILI E PERDITE - PARTECIPAZIONE - IN GENERE - CARATTERE SINALLAGMATICO TRA LE ATTRIBUZIONI DEI CONTRAENTI - EFFETTI - NASCITA DI SOGGETTO NUOVO, COSTITUZIONE DI PATRIMONIO AUTONOMO, COMUNIONE DELLO AFFARE O DELL'IMPRESA - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - ATTRIBUZIONE DEGLI UTILI ALL'ASSOCIANTE - ESCLUSIVITÀ - LIMITI - OBBLIGO DELL'ASSOCIANTE DI LIQUIDARE ALL'ASSOCIATO LA SUA QUOTA DI UTILI E DI RESTITUIRGLI L'APPORTO - SUSSISTENZA - IPOTESI DI APPORTO CONSISTENTE IN INCREMENTO DA EDIFICAZIONE IMMOBILIARE - OBBLIGAZIONE DELL'ASSOCIANTE NEI CONFRONTI DELL'ASSOCIATO - PERSISTENZA - DESTINAZIONE DATA ALL'IMMOBILE - IRRILEVANZA - ACCERTAMENTO DELL'UTILE IN CASO DI ASSOCIANTE SOCIETÀ - CRITERI - RIFERIMENTO NON AL BILANCIO MA AL VALORE AL NETTO DELL'EDIFICAZIONE.*
ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE - UTILI E PERDITE - PARTECIPAZIONE - IN GENERE - CARATTERE SINALLAGMATICO TRA LE ATTRIBUZIONI DEI CONTRAENTI - EFFETTI - NASCITA DI SOGGETTO NUOVO, COSTITUZIONE DI PATRIMONIO AUTONOMO, COMUNIONE DELLO AFFARE O DELL'IMPRESA - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - ATTRIBUZIONE DEGLI UTILI ALL'ASSOCIANTE - ESCLUSIVITÀ - LIMITI - OBBLIGO DELL'ASSOCIANTE DI LIQUIDARE ALL'ASSOCIATO LA SUA QUOTA DI UTILI E DI RESTITUIRGLI L'APPORTO - SUSSISTENZA - IPOTESI DI APPORTO CONSISTENTE IN INCREMENTO DA EDIFICAZIONE IMMOBILIARE - OBBLIGAZIONE DELL'ASSOCIANTE NEI CONFRONTI DELL'ASSOCIATO - PERSISTENZA - DESTINAZIONE DATA ALL'IMMOBILE - IRRILEVANZA - ACCERTAMENTO DELL'UTILE IN CASO DI ASSOCIANTE SOCIETÀ - CRITERI - RIFERIMENTO NON AL BILANCIO MA AL VALORE AL NETTO DELL'EDIFICAZIONE.*
L'istituto dell'associazione in partecipazione di cui all'art. 2549 e segg. cod. civ., che si qualifica per il carattere sinallagmatico fra l'attribuzione da parte di un contraente (associante) di una quota degli utili derivante dalla gestione di una sua impresa o di un suo affare all'altro (associato) e l'apporto, da quest'ultimo conferito, che può essere di qualsiasi natura, purché avente carattere strumentale per l'Esercizio di quell'impresa o per lo svolgimento di quell'affare, non determina la formazione di un soggetto nuovo o la Costituzione di un patrimonio autonomo, né la comunione dell'affare o dell'impresa, che restano di esclusiva pertinenza dell'associante. Pertanto, è solo l'associante che fa propri gli utili, salvo, nei rapporti interni, il suo Obbligo di liquidare all'associato la sua quota di utili e a restituirgli l'apporto. Conseguentemente, se l'utile consiste in un incremento da edificazione immobiliare, l'associante è tenuto all'adempimento della sua obbligazione, indipendentemente dalla destinazione che ha inteso dare all'immobile, mediante il versamento di una somma corrispondente al valore della quota spettante all'associato. E l'accertamento dell'utile va fatto, ove l'associante sia una società, sulla base non del bilancio - trattandosi di associazione ad un affare e non a tutte le imprese della società - ma del valore dell'edificazione, al netto delle spese affrontate e degli apporti degli associati. (V 1476/82, mass n 419295; (V 1476/82, mass n 419283; (V 2598/64, mass n 303907).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2549
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)