Sez. L, Sentenza n. 10998 del 04/10/1999 (Rv. 530442 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE | Prestazione del lavoro - "Ius variandi in melius" - Precisazione nella contrattazione collettiva - Ammissibilità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE
L'art. 13 della legge n. 300 del 1970 (il quale ha sostituito lo originario art. 2103 cod. civ.) non contiene un assoluto divieto, per il datore di lavoro, di assegnare il lavoratore a mansioni superiori senza il suo consenso; è, pertanto, consentito alla contrattazione collettiva disciplinare le modalità secondo le quali - nei limiti derivanti dall'esigenza di tutela della professionalità del lavoratore - deve esercitarsi l'anzidetto "ius variandi in melius". (Nella specie la S.C. ha cassato la pronuncia di merito che aveva riconosciuto, in ragione del mero espletamento di fatto delle relative mansioni, il diritto al superiore inquadramento di macchinista di settimo livello dopo l'istituzione di tale nuova categoria a seguito di accordi sindacali con l'ente - poi società - Ferrovie dello Stato, accordi che prevedevano invece lo scaglionamento dell'accesso dei macchinisti alla superiore qualifica suddetta)
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)